L’IMU sulla prima casa è stata abolita a partire dal 2013 per la maggior parte delle abitazioni principali, con alcune eccezioni legate alla categoria catastale dell’immobile e al suo utilizzo effettivo. La normativa, introdotta con il decreto legge n. 201 del 2011, noto come “Decreto Salva Italia”, ha sostituito l’ICI con l’IMU, stabilendo nuovi criteri di applicazione e successivamente introducendo l’esenzione per l’abitazione principale dalle imposte locali, con decorrenza effettiva dal 2013.
Evoluzione normativa e politica dell’imposta
Il dibattito sull’abolizione dell’IMU sulla prima casa è stato molto acceso nel panorama politico italiano, con affermazioni attribuite a vari schieramenti per quanto riguarda la paternità e la tempistica dell’esenzione. In realtà, il meccanismo è stato il seguente: già nel 2008 l’allora ICI fu abolita sulle abitazioni principali dal Governo Berlusconi, per poi essere reintrodotta nel 2012 sotto forma di IMU dal Governo Monti, in risposta a esigenze di bilancio pubblico e crisi finanziaria. Tuttavia, dal 2013 l’IMU è stata nuovamente abolita sulle abitazioni principali tramite intervento normativo, riconosciuto ufficialmente sotto il Governo Letta.
La Legge di Stabilità 2014 (fine 2013) confermò che, a partire da quell’anno, l’IMU non sarebbe più stata dovuta sull’abitazione principale, ad esclusione delle case di lusso, ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Da qui la confusione politica: alcuni leader rivendicano l’abolizione in fasi differenti, ma a livello pratico e di diritto l’esenzione vige dal 2013 per la generalità delle abitazioni principali non di lusso.
Categorie catastali e requisiti per l’esenzione
Non tutte le abitazioni principali beneficiano dell’esenzione IMU. In base alla normativa vigente, le seguenti condizioni e categorie consentono di non pagare l’imposta:
- L’immobile deve rientrare nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), A/6 (rurale), A/7 (villini).
- L’abitazione deve essere la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario. La coincidenza tra residenza e dimora è indispensabile per il diritto all’esenzione.
- Eccezioni sono previste: l’ex casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale, gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci, e alcuni casi particolari di assegnazione giudiziaria.
Permangono esclusi dall’esenzione gli immobili di lusso: le categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi storici). Per queste unità è previsto comunque il pagamento dell’IMU, anche qualora siano adibite ad abitazione principale.
Definizione di “abitazione principale” e “prima casa”
È fondamentale chiarire la differenza tra i termini spesso utilizzati nei dibattiti fiscali e legislativi. Ai fini dell’Imposta municipale unica (IMU), il concetto di abitazione principale corrisponde all’immobile in cui il soggetto risiede anagraficamente e dimora abitualmente, insieme al proprio nucleo familiare. Non basta possedere una sola abitazione sul territorio italiano per essere automaticamente esenti: la residenza e l’effettiva dimora devono coincidere nella medesima unità immobiliare.
Questa definizione si distingue da quella fiscale e patrimoniale di “prima casa”, legata a specifiche agevolazioni in sede di acquisto, donate per esempio sotto forma di riduzione delle imposte di registro e ipocatastali. Ai fini IMU conta esclusivamente l’utilizzo abituale e la residenza, non la numerosità o le caratteristiche patrimoniali degli immobili posseduti.
Situazione attuale e possibili sviluppi
Ad oggi, la normativa sulla tassazione dell’abitazione principale è stata confermata e in parte semplificata dalle leggi più recenti, compresi i provvedimenti della legge di bilancio 2025. L’IMU non si paga sull’abitazione principale, tranne che per le categorie particolari sopra indicate. Questo principio di esenzione costituisce un punto fermo per la fiscalità immobiliare italiana, ma la normativa può essere soggetta a periodici aggiornamenti e affinamenti, a seconda delle strategie finanziarie dei futuri governi.
L’IMU resta comunque dovuta in diversi casi:
- Per seconde case e altre proprietà diverse dalla residenza abituale.
- Per case di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) anche se utilizzate come abitazione principale.
- Per immobili locati o concessi in comodato d’uso gratuito che non costituiscono abitazione principale del conduttore.
In definitiva, la data chiave è il 2013: da quell’anno la generalità delle abitazioni principali in Italia è esente dal pagamento dell’IMU, con esclusione delle categorie catastali di lusso. Tale esenzione rappresenta una delle principali misure di alleggerimento fiscale adottate negli ultimi anni per favorire le famiglie e stimolare il settore immobiliare, cruciale per l’economia nazionale. Il continuo aggiornamento delle norme impone tuttavia attenzione alle evoluzioni legislative, anche per non incorrere in errori di valutazione nella gestione della propria situazione patrimoniale.